Politica di gestione dei diritti di proprietà intellettuale per i derivati dell’attività svolta per conto della committenza
I risultati ottenuti nell’ambito delle attività di commessa, salvo diversa esplicita pattuizione contrattuale, rimarranno di proprietà del Committente, il quale ne potrà disporre pienamente e liberamente. Al Committente spetterà parimenti ogni altro diritto di proprietà industriale ad essi connesso, salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione. Su tali invenzioni il Committente ha la facoltà di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all’estero sopportandone le relative spese. In tal caso il Laboratorio sarà tenuto esclusivamente nei confronti del Committente a fornire allo stesso tutta la documentazione scientifica necessaria per l’ottenimento dei suddetti brevetti.
Si considera come derivante dalle attività di commessa qualsiasi invenzione fatta dalle persone preposte alle medesime dal Responsabile di commessa e che trovi origine nello svolgimento delle stesse durante il periodo contrattuale.
Il Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto della commessa, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l’utilizzo diretto del nome e/o del logo del Laboratorio per scopi pubblicitari. Sono garantiti all’inventore e al Laboratorio i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, previa autorizzazione scritta del Committente. Il Responsabile di commessa potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. Egli non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.